Art. 28 — Misure cautelari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora un procedimento penale o disciplinare, promosso nell'Africa Orientale Italiana a carico di un dipendente da un'Amministrazione dello Stato, non possa essere proseguito nel Regno, o, se ivi proseguito, sia stato sospeso ai sensi delle disposizioni della presente legge, l'autorita' competente puo' revocare i provvedimenti cautelari eventualmente disposti in sede amministrativa nei confronti dell'imputato o dell'incolpato e puo' sospendere gli effetti derivanti dalla pendenza del procedimento.

[2]La stessa facolta' spetta alle autorita' competenti relativamente agli iscritti in albi o elenchi professionali.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art28 · fonte del testo

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