Art. 18 — Procedimenti pendenti davantì all'autorità giudiziaria ordinaria

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[1]La Corte suprema di cassazione, su richiesta del procuratore generale del Re Imperatore, ovvero su istanza dell'imputato, puo' ordinare che i procedimenti penali rimasti pendenti davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria dell'Africa Orientale Italiana, siano rimessi, qualora l'imputato si trovi nel Regno, al giudice, all'uopo designato, competente per materia.

[2]La Corte suprema di cassazione decide in Camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art18 · fonte del testo

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