Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1943 al 19 aprile 1950. Leggi il testo vigente →

[1]Assenza o dichiarazione di morte presunta.

[2]Per i provvedimenti relativi all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta di persone domiciliate o residenti nell'Africa Orientale Italiana e' competente il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza nel Regno. Se trattasi di persone che non abbiano avuto domicilio o residenza nel Regno, e' competente il tribunale di Roma.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 19 aprile 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art1 · fonte del testo

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