Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica si proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste previa deliberazioni del Consiglio del Consiglio dei Ministri. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Comitato amministrativo, da' esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti ed i documenti che importino impegni per l'istituto ed esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporra' al Comitato amministrativo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva. Nel caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro rappresentante il Ministero dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 23 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;258~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari