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[1]Coloro che abbiano conseguito i certificati di cui al precedente art. 7 potranno essere ammesse al rispettivo corso, purche' non abbiano superato gli anni Saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 giugno 1937 - Anno XV
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Bottai
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 17 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
