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[1]Le aspiranti ai predetti esami dovranno presentare ad una Scuola-convitto professionale per infermiere, entro il termine fissato dalla medesima, apposita domanda.

[2]Alla domanda, oltre ai titoli professionali e scolastici indicati nei prededenti articoli 1 e 2, per coloro che ne siano in possesso, le aspiranti dovranno unire la fotografia debitamente vidimata. Esse dovranno, inoltre, versare all'amministrazione della Scuola la tassa di ammissione di lire 50.

Testo in vigore dal 17 luglio 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-03;1084~art6 · fonte del testo

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