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[1]Le Scuole-convitto professionali per infermiere, giuridicamente riconosciute, sono autorizzate ad indire, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sessione straordinaria di esami per l'ammissione delle allieve ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.
[2]Entro lo stesso termine sara' indetta dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, una sessione straordinaria per l'esame previsto dal precedente art. 3.
[3]Successivamente, le sessioni per gli esami predetti coincideranno con quelle tenute annualmente dalle Scuole-convitto professionali per infermiere.
Testo in vigore dal 17 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
