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Per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' al Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, di autorizzare, anno per anno, che alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, giuridicamente riconosciute, siano ammesse, oltre alle infermiere provviste del diploma professionale di Stato, le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, purche' superino l'esame sul programma prescritto per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera.

Testo in vigore dal 17 luglio 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-03;1084~art3 · fonte del testo

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