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[1]Entro il termine di cui al primo comma dell'art. 1, le infermiere munite di attestato di abilitazione, ai termini dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, o della licenza prevista dall'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, potranno essere ammesse a frequentare il secondo anno di corso presso una Scuola-convitto per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, purche':
- a)siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle Scuole-convitto dall'art. 20, primo comma, del R. decreto 21 novembre 1929 VIII, n. 2330, o superino un esame di cultura su programma da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale;
- b)dimostrino di avere compiuto un conveniente tirocinio professionale per almeno due anni, presso pubblici ospedali;
- c)superino l'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso.
[2]Resta fermo l'obbligo del periodo di prova di due mesi prescritto dall'art. 22 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.
Testo in vigore dal 17 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
