Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che siano munite del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, potranno essere ammesse al secondo anno di corso per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera presso le Scuole-convitto professionali previste dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265.
[2]Le aspiranti dovranno sostenere, con esito favorevole, l'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso e compiere il periodo di prova di due mesi a norma dell'art. 22 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330;
Testo in vigore dal 17 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
