Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Decorso il termine di cui al successivo art. 8 o anche prima, in caso di rimpatrio dei titolari delle pensioni, le Amministrazioni centrali e gli Uffici provinciali del Tesoro competenti provvederanno alla liquidazione delle rate di pensione dovute per tutto il tempo in cui queste restarono sospese a favore degli aventi diritto, previa compensazione di tutte le ritenute di carattere straordinario di cui al precedente art. 4, delle somme pagate a titolo di assegno provvisorio e di ogni altro debito verso lo Stato o verso i Governi dell'Africa italiana.
[2]Alle dette liquidazioni dovranno essere applicate le stesse norme che saranno stabilite per la liquidazione finale degli assegni dovuti al personale militare o militarizzato prigioniero del nemico, col regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583.
[3]I conti correnti degli assegni provvisori dovranno essere chiusi alla stessa data dalla quale decorrera' la riattivazione dei pagamenti delle pensioni.
[4]In caso di morte del titolare della pensione, saranno ricuperati sulla pensione di riversibilita' l'assegno provvisorio ed ogni altro credito che per le disposizioni vigenti e' perseguibile sulla pensione di riversibilita'.
Testo in vigore dal 7 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
