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Ai titolari degli assegni provvisori non competono le indennita' temporanee mensili, di caro-viveri, concesse dalle vigenti disposizioni legislative ai titolari delle pensioni ne' l'assegno supplementare temporaneo di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1414.
Testo in vigore dal 7 settembre 1942 al 23 ottobre 1946
