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Nel caso in cui il titolare di una pensione iscritta nell'Africa Orientale Italiana si trovi nel Regno, in Libia, o nei Possedimenti dell'Egeo, l'assegno provvisorio viene liquidato, con le norme indicate nel primo ed ultimo comma dell'art. 1, nella misura pari a quella della pensione.
Testo in vigore dal 7 settembre 1942 al 3 luglio 1943
