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[1]Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano integralmente anche nel caso che le pensioni, i cui titolari si trovino residenti in Africa Orientale Italiana, siano iscritte in uno degli Uffici provinciali del Tesoro del Regno, della Libia, o dei Possedimenti dell'Egeo, anche se i detti titolari vi abbiano costituito un legale rappresentante, mediante regolare atto di procura, che deve pertanto ritenersi privo di qualsiasi efficacia nei riguardi della riscossione delle pensioni per tutto il periodo in cui viene attribuito l'assegno provvisorio.
[2]Correlativamente, e con effetto dalla decorrenza dell'ultima rata rimasta insoluta, debbono essere chiusi, in linea provvisoria, i conti correnti delle pensioni.
Testo in vigore dal 7 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
