Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1942 al 16 dicembre 2009. 303 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Le autorita' consolari italiane o le autorita' consolari estere indicate all'art. 1, alle scadenze stabilite per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni fissi personali, eseguiti gli accertamenti del caso, segnalano, per ogni beneficiario o beneficiaria di pensione o di altro assegno fisso personale residente nelle rispettive giurisdizioni territoriali:
tolto: a) il cognome e il nome del beneficiario;
tolto: b) il cognome e nome e il luogo di residenza del legale rappresentante;
tolto: c) il numero d'ordine generale di iscrizione dell'assegno presso l'Amministrazione che lo ha deliberato;
tolto: d) il bilancio su cui l'assegno fa carico;
tolto: e) se il beneficiario sia tuttora vivente o, in caso negativo, in che data sia avvenuto il decesso;
tolto: f) se ed in quale data il beneficiario abbia perduto la cittadinanza italiana o acquistato una cittadinanza straniera, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 108, del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941, e del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
tolto: g) se il beneficiario abbia riportato condanna che lo privi in tutto o in parte del godimento della pensione ai sensi del vigente Codice penale italiano, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e del R. decreto-legge 12 luglio 1923-I, n. 1491, indicando, in caso affermativo, gli estremi ed il dispositivo della relativa sentenza dell'Autorita' giudiziaria estera;
tolto: h) inoltre, qualora si tratti di beneficiaria di pensione di riversibilita' o di intestataria di assegno di integrazione, se essa conservi tuttora lo Stato vedovile o nubile, e, in caso negativo, in che data sia avvenuto il passaggio a matrimonio.
tolto: Le indicazioni di cui alle lettere e), f) e g) devono essere date anche per i figli e gli orfani d'ambo i sessi minorenni o inabili al lavoro, che siano intestatari di assegni di integrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-10-02;1269~art2 · fonte del testo
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