All'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) se il concedente, o il locatore, che sia o sia stato coltivatore diretto negli ultimi dieci anni e abbia esercitato per almeno due anni, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacita' lavorativa, da singolo o insieme alla sua famiglia, sia all'uopo proporzionata; la stessa norma e' applicabile se il concedente, o il locatore, dichiari di voler fare coltivare direttamente il fondo da figlio, o figlia, che siano o siano stati coltivatori diretti negli ultimi dieci anni, sempre che abbiano, da singoli o insieme con la loro famiglia, capacita' lavorativa all'uopo proporzionata;". il disposto del precedente comma si applica anche ai procedimenti giudiziari in corso in qualunque grado, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 15 maggio 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-10;176~art2 · fonte del testo

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