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[1]Riserva relativa ai Regolamenti per la navigazione nei porti e nelle acque interne

[2]Nessuna delle presenti norme deve ostacolare l'osservanza di norme speciali debitamente emanate dalle autorita' locali relativamente alla navigazione nei porti, nei fiumi, nei laghi e nelle acque interne, ivi compresigli specchi d'acqua riservati agli idrovolanti.

Testo in vigore dal 8 giugno 1961 al 17 maggio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-16;450~art30 · fonte del testo

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