Art. 34 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1977, n. 1085

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La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

Testo vigente dal 4 marzo 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1978

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978. 151 parole tolte in 5 capoversi.

tolto: Un cambiamento di rotta puo' essere la manovra piu' efficace per evitare di trovarsi a distanza ravvicinata, purche':

tolto: a) vi sia sufficiente spazio per manovrare;

tolto: b) il cambiamento sia fatto in tempo utile;

tolto: c) esso sia notevole. Una serie di piccoli cambiamenti di rotta deve essere evitata;

tolto: d) non ne risulti un ravvicinamento pericoloso con altre navi. La scelta del cambiamento di rotta deve essere lasciata alla iniziativa del navigante il quale deve regolarsi a seconda delle circostanze. Una accostata a diritta, specie quando due navi si stanno avvicinando apparentemente con rotte opposte o quasi, e' generalmente da preferirsi ad una accostata a sinistra. Un cambiamento di velocita' sia solo o congiuntamente ad un cambiamento della rotta, deve essere notevole. Una serie di piccoli cambiamenti di velocita' deve essere evitata. Se una situazione di "distanza ravvicinata" e' imminente, la manovra piu' prudente puo' essere quella di eliminare qualsiasi abbrivo della nave.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1977, n. 1085

    La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art34 · fonte del testo

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