Art. 28 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1977, n. 1085

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La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

Testo vigente dal 4 marzo 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1978

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978. 273 parole tolte.

tolto: Quando le navi sono in vista l'una dell'altra, la nave a propulsione meccanica in navigazione, che cambia la sua rotta in conformita' di quanto autorizzato o prescritto dalle presenti norme, deve indicare la sua manovra a mezzo dei seguenti segnali con il fischio: un suono breve per significare " sto accostando a dritta "; due suoni brevi per significare " sto accostando a sinistra "; tre suoni brevi per significare " vado indietro con le macchine ". La nave a propulsione meccanica che in conformita' delle presenti norme deve mantenere la propria rotta e la propria velocita' e che, trovandosi in vista di un'altra nave, dubita che essa abbia adottato misure sufficienti per evitare una collisione, puo' indicare tale dubbio emettendo in rapida successione non meno di cinque suoni brevi di fischio. Una nave che emette tale segnale non e' dispensata dagli obblighi stabiliti dagli articoli 27 e 29 o da qualsiasi altra norma, ne' dall'obbligo di segnalare tutte le manovre eseguite in conformita' delle presenti norme, emettendo i dovuti segnali acustici indicati nel presente articolo. Qualsiasi segnale col fischio menzionato nel presente articolo, puo' essere ulteriormente indicato con un segnale visivo luminoso consistente in una luce bianca visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di almeno cinque miglia, consegnata in modo che funzioni simultaneamente e congiuntamente con il meccanismo del fischio e rimanga accesa e visibile per lo stesso periodo che funziona il segnale sonoro. Nulla, nelle presenti norme, deve in alcun modo ostacolare l'osservanza di altre norme speciali emanate dal Governo di qualsiasi Stato per quanto si riferisce all'uso di segnali supplementari col fischio tra le navi da guerra e tra navi naviganti in convoglio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1977, n. 1085

    La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art28 · fonte del testo

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