Art. 24 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1977, n. 1085

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La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

Testo vigente dal 4 marzo 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1978

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978. 181 parole tolte.

tolto: Fermo restando quanto stabilito dalle presenti norme, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta. Una nave che si avvicina ad un'altra venendo da una direzione di piu' di due rombi di bussola (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso di quest'ultima, che si trova cioe' relativamente alla nave che sta raggiungendo in posizione tale che di notte non potrebbe scorgere alcuno dei fanali laterali di questa ultima, deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra; nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento fra le due navi potra' far considerare la nave che raggiunge l'altra come una nave che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti norme o esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta, fino a che non l'abbia oltrepassata e non sia libera da essa. Se la nave che ne raggiunge un'altra non puo' stabilire con certezza se si trova a proravia o a poppavia di questa direzione rispetto all'altra nave, essa deve considerarsi come una nave che ne raggiunge un'altra e lasciare a questa libera la rotta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1977, n. 1085

    La L. 27 dicembre 1977, n. 1085 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare e' abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della convenzione indicata nell'articolo 1."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art24 · fonte del testo

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