Art. 21 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare) — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978. Leggi il testo vigente →

Quando in base alle presenti norme, una delle due navi deve lasciare libera la rotta all'altra, quest'ultima deve mantenere la propria rotta e la propria velocita'. Quando, per qualsiasi causa, quest'ultima nave si trova cosi' vicina all'altra che la collisione non puo' essere evitata con la sola manovra della nave che deve cedere il passo, anche essa deve agire nel modo piu' adatto per evitare la collisione (si vedano gli articoli 27 e 29).

Testo in vigore dal 17 maggio 1966 al 4 marzo 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-05-05;276~allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art21 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari