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[1]Il concorso e' giudicato dalla seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura.

[2]Il Consiglio deve tenere particolarmente conto, per la formazione del suo giudizio, di tutti i precedenti di carriera di ciascun concorrente e dei servizi prestati nel corso della medesima,

[3]Ciascun componente del Consiglio dispone di dieci punti. Sono ammesse le frazioni di punto.

[4]I concorrenti, per essere dichiarati idonei, devono riportare non meno degli otto decimi dei punti che il Consiglio ha a sua disposizione.

[5]In base ai risultati della votazione si forma la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei. Nel caso di parita' di voti ha la precedenza il piu' anziano.

[6]Il Consiglio formula le sue conclusioni in una relazione motivata, che e' trasmessa insieme con gli atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art4 · fonte del testo

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