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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

[2]Il Governo del Re ha facolta' di emanare per Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme necessarie per la attuazione della presente legge e per il coordinamento della medesima con le altre norme sull'ordinamento giudiziario.

[3]Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si potra' altresi' provvedere per Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, alle occorrenti modificazioni delle piante organiche della magistratura negli uffici giudiziari del Regno.

[4]Nulla e' innovato alla delegazione contenuta nell'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 5 giugno 1933 - Anno XI

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]Mussolini - De Francisci - Jung

[9]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art26 · fonte del testo

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