Art. 23 — COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1935, N. 872

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La ripartizione del numero complessivo degli uditori giudiziari fra il ruolo delle preture e quello dei tribunali e delle Corti viene stabilita, secondo le necessita' dei servizi, con decreto Reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. 1 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 24 agosto 1933, n. 1305

1

Il Regio Decreto 24 agosto 1933, n. 1305 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero degli uditori, che, tenuto anche conto del disposto dell'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno trovarsi in servizio nel quinquennio previsto dall'articolo medesimo, e' stabilito in non oltre 500 ed e' cosi' ripartito: Uditori di pretura fino a n. 250; Uditori di tribunale fino a n. 250".

Regio Decreto 24 gennaio 1935, n. 33

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Il Regio Decreto 24 gennaio 1935, n. 33 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero degli uditori che, tenuto conto del disposto dell'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557, potranno trovarsi in servizio nel quinquennio ed alle condizioni previste dall'articolo medesimo, e' stabilito in non oltre cinquecento ed e' cosi' ripartito: Uditori di pretura fino a 180; Uditori di tribunale fino a 320".

Testo in vigore dal 30 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1935

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1935 al 30 giugno 1935. 78 parole tolte.

tolto: Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge e' in facolta' del Ministro di grazia e giustizia di nominare non piu' di 150 uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purche' siano mantenuti vacanti altrettanti posti di giudice aggiunto o di pretore aggiunto, ovvero posti di pretore o di giudice, nei ruoli di cui alle accennate tabelle, globalmente considerati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art23 · fonte del testo

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