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[1]Nelle promozioni per concorso ai posti di consigliere di Corte di appello e parificati e di consigliere di Corte di cassazione e parificati hanno, a parita' di voti, la preferenza i magistrati ex combattenti appartenenti ad una delle seguenti categorie: insigniti di medaglia al valor militare; mutilati; invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidita' in zona di operazioni; feriti in combattimento che abbiano ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo; volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenza, nonche' i magistrati che abbiano militato nelle legioni fiumane, o invalidi per la causa nazionale, e coloro che sieno iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922.

[2]I magistrati compresi nelle categorie indicate nel comma precedente e dichiarati promovibili per merito distinto al grado superiore a seguito di scrutinio sono in deroga ad ogni diversa disposizione, promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo dei posti annualmente riservati al merito distinto.

[3]I magistrati promovibili per merito distinto ad unanimita' di voti conseguiranno la promozione prima di quelli dichiarati promovibili a maggioranza di voti, seguendosi distintamente per gli uni e per gli altri l'ordine di anzianita'.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art22 · fonte del testo

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