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I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari allo espletamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 6, primo comma, nonche' le province, per le spese relative agli impianti di cui al punto e) dell'articolo 5, possono usufruire di contributi in conto interessi e in conto capitale da parte delle regioni. Nella determinazione della misura percentuale delle erogazioni, le regioni tengono conto dei programmi di risanamento e delle esigenze della depurazione degli scarichi. La formale concessione dei contributi ha luogo dopo che le descrizioni tecniche di massima delle opere siano state visitate dagli organi regionali, ed e' subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti minori, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico. La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, ed ha luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi dell'ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi regionali. Al pagamento del conguaglio si provvede dopo l'approvazione del collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e in rapporto alla spesa che in tale sede sara' accertata e riconosciuta ammissibile al godimento dei suddetti benefici.

Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 13 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art19 · fonte del testo

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