Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1994 al 13 giugno 1999. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 5 gennaio 1994, n.36.
Abrogato dal 3 febbraio 1994
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Articolo abrogato dalla l. 5 gennaio 1994, n.36.
Abrogato dal 3 febbraio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1981 al 3 febbraio 1994. 239 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica. Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso. L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso; Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto e' applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N.36
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art17bis · fonte del testo
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