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Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari. Le decisioni adottate ai sensi del comma l non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.

Testo in vigore dal 12 agosto 2006 al 14 dicembre 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art14bis · fonte del testo

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