Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e' sostituito dai seguenti: " 2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da' luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni, con le seguenti modalita':

  • a)a partire dal primo assente, nelle scuole con organico, rispettivamente, fino a 10 unita' di personale ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore;
  • b)a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con organico, rispettivamente, superiore a 10 unita' di personale ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore. 2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali".

Testo vigente dal 2 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;168~art1 · fonte del testo

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