Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, eletti ai sensi dell'articolo 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalita' indicate nei successivi commi. Gli insegnanti di scuola materna ed elementare possono ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di circolo didattico con piu' di 80 classi. Gli insegnanti di scuola media possono ottenere la autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole con piu' di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di scuole con piu' di 35 classi. Gli insegnanti di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti indicati al successivo comma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con piu' di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con piu' di 35 classi. Gli insegnanti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attivita' marinare, nonche' degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con piu' di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con piu' di 30 classi. L'autorizzazione dell'esonero o del semiesonero puo' essere anche disposta, sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni staccate o sedi coordinate. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere autorizzato nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori, anche se essi non siano collaboratori del preside. Un ulteriore semiesonero puo' essere autorizzato nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi, fatta eccezione per quelle di cui al precedente sesto comma, per ogni trenta classi in piu' rispetto al numero di classi previsto dai precedenti commi terzo e quarto. Nei circoli didattici affidati in reggenza l'autorizzazione dell'esonero puo' essere disposta a prescindere dal numero delle classi funzionanti.

Testo vigente dal 21 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463~art23 · fonte del testo

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