Coloro che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge dovranno presentare, nel termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della stessa, domanda al Ministero della marina mercantile. Gli accertamenti tecnici sullo stato del natante, sulla convenienza della sostituzione dell'apparato motore e sugli eventuali lavori di rinforzo necessari allo scafo saranno effettuati dal Registro italiano navale su richiesta del Ministero della marina mercantile. Verra' data la preferenza a coloro che provvederanno alla sostituzione dei motori esistenti con altri di costruzione nazionale. I natanti ammessi ai benefici previsti dalla presente legge dovranno, a pena di decadenza, continuare ad essere adibiti esclusivamente all'esercizio della pesca fino alla completa estinzione del mutuo.

Testo vigente dal 23 settembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;857~art3 · fonte del testo

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