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Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che gli immobili o le sostanze ereditarie, oggetto della rendita vitalizia, non siano stati venduti dal debitore della rendita stessa prima del 1 gennaio 1946. Nel casco di vendita parziale di tali beni, la rivalutazione ha luogo in proporzione dei beni rimasti in proprieta' del debitore della rendita.

Testo in vigore dal 16 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-24;90~art2 · fonte del testo

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