Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 1999 al 25 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

E' istituita presso il Ministero delle finanze la consulta tributaria che svolge, in ambito nazionale, i compiti consultivi e propositivi previsti dall'articolo 8 per i comitati tributari regionali. La consulta tributaria e' presieduta dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato delegato e sono componenti di diritto della stessa il segretario generale, i direttori dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e del territorio, il comandante generale della Guardia di finanza e il direttore centrale dell'ufficio per l'informazione del contribuente. Sono altresi' componenti, per la durata di quattro anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative in sede nazionale; un rappresentante delle associazioni di categoria piu' rappresentative in sede nazionale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; un rappresentante degli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; un rappresentante del consiglio nazionale del notariato e del consiglio nazionale forense; un rappresentante delle associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione; un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale.6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

6

Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."

Testo in vigore dal 14 settembre 1999 al 25 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1997 al 14 settembre 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-10-29;358~art8bis · fonte del testo

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