Art. 6 — Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
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3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1999 al 25 aprile 2001. 334 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Ministero delle finanze e' organizzato, secondo i criteri di cui all'articolo 1, nei seguenti dipartimenti e direzione generale:
tolto: a) il Dipartimento delle entrate, competente a svolgere i servizi per la gestione, la riscossione ed il contenzioso di tutti i tributi statali diretti ed indiretti, eccetto quelli attribuiti al Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, nonche' di tutte le altre entrate erariali e locali non attribuite espressamente ad altri organi;
tolto: b) il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, con le competenze e le attribuzioni indicate dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista, fatte salve le modifiche previste dall'articolo 12, comma 3;
tolto: c) il Dipartimento del territorio, competente ad assicurare i servizi del catasto e i servizi tecnici erariali, i servizi relativi alla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e i servizi per la conservazione dei registri immobiliari;
tolto: d) la Direzione generale degli affari generali e del personale, con competenza a svolgere i servizi inerenti agli affari generali e all'amministrazione del personale in materia di assunzione, pensionamento, applicazione delle normative contrattuali generali e di trattamento economico di carattere generale nonche' di carattere amministrativo generale, di coordinamento della contrattazione e della gestione della mobilita', esclusa quella interna a ciascun dipartimento. Ai dipartimenti sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' degli organi periferici, oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori. A ciascun dipartimento e alla direzione generale e' preposto, con funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello B. L'organizzazione dei dipartimenti e della direzione generale e' articolata, a livello centrale, in direzioni centrali, che provvedono alla gestione di servizi unitari, omogenei o connessi tra loro; ogni direzione centrale si suddivide in servizi amministrativi o tecnici ed in divisioni. Le direzioni centrali non possono superare il numero complessivo di quindici e ad esse sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale di livello C, quattro dei quali svolgono anche funzioni di vice direttore generale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-10-29;358~art6 · fonte del testo
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