Art. 2 — Consiglio di amministrazione e comitati di gestione
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
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3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1999 al 25 aprile 2001. 325 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e' organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonche' di coordinamento complessivo dell'attivita' del Ministero e della gestione unitaria del personale. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attivita' amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento e' istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione e' organo consultivo e di controllo dell'attivita' del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la meta' nell'amministrazione centrale e per l'altra meta' nell'amministrazione periferica, nonche' da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vicepresidente, il comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-10-29;358~art2 · fonte del testo
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