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[1]Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sara' costituito un Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, con lo scopo di promuovere e coordinare l'azione degli Istituti stessi. Al detto Consorzio parteciperanno inoltre quegli altri Enti od Istituti che abbiano conservato la propria personalita', giusta il disposto del secondo comma dell'art. 3.
[2]Il predetto Consorzio nazionale avra' personalita' giuridica e facolta' di imporre a tutti gli Enti consorziati un contributo annuo nella misura che, su sua proposta, sara', anno per anno, fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze.
[3]Con lo stesso decreto Reale di costituzione del predette Consorzio sara' provveduto al suo ordinamento ed alla determinazione delle sue funzioni e dei rapporti di esso sia con lo Stato sia con i singoli Enti consorziati.
[4]Dalla data di costituzione del Consorzio medesimo cessera' di esistere la Commissione di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386.
Testo in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
