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Fermo restando che anche gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari e le rispettive sezioni sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, ad essi saranno applicabili le norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge o con esse incompatibili.
Testo in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
