Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I presidenti degli Istituti autonomi provinciali sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.
[2]Nei casi nei quali se ne ravvisi la necessita' potra' con lo stesso decreto Reale essere nominato un vice-presidente il quale sostituira' il presidente nei casi d'impedimento od assenza.
[3]Nello statuto, di cui all'art. 2, saranno determinati il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque, il numero dei sindaci incaricati della revisione della gestione, il modo della loro elezione ed eventualmente le categorie entro le quali debbano essere scelti.
[4]Il presidente, il vice-presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati o rieletti. Le attribuzioni del presidente o del Consiglio di amministrazione saranno precisate con le norme da emanarsi ai sensi del successivo art. 9.
Testo in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
