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[1]I presidenti degli Istituti autonomi provinciali sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

[2]Nei casi nei quali se ne ravvisi la necessita' potra' con lo stesso decreto Reale essere nominato un vice-presidente il quale sostituira' il presidente nei casi d'impedimento od assenza.

[3]Nello statuto, di cui all'art. 2, saranno determinati il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque, il numero dei sindaci incaricati della revisione della gestione, il modo della loro elezione ed eventualmente le categorie entro le quali debbano essere scelti.

[4]Il presidente, il vice-presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati o rieletti. Le attribuzioni del presidente o del Consiglio di amministrazione saranno precisate con le norme da emanarsi ai sensi del successivo art. 9.

Testo in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1129~art6 · fonte del testo

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