Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 2, Enti od Istituti gia' esistenti siano riconosciuti come Istituti autonomi provinciali o come sezioni locali di Enti provinciali, i detti Istituti provinciali e le dette sezioni si considereranno di diritto cessionari di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprieta' mobiliari od immobiliari, titoli o crediti, e di quanto altro sia di spettanza degli Enti od Istituti preesistenti, e ne assumeranno tutte le obbligazioni passive, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.
[3]Gli atti relativi ai trasferimenti di proprieta' e di crediti di cui al presente articolo saranno registrati con tassa fissa, come a tassa fissa saranno altresi' soggette le formalita' ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori.
Testo in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
