Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno, potranno essere incorporati negli Istituti autonomi provinciali per le case popolari o nelle rispettive sezioni locali anche le gestioni comunali o provinciali per le case popolari, sempre che sia riconosciuto che esse abbiano sufficienti attivita' per far fronte ai lori debiti e siano in grado di svolgere attivita' proficua.
[2]Il Ministro per i lavori-pubblici, con suo decreto, potra' pure disporre l'incorporazione negli Istituti provinciali per le case popolari delle gestioni speciali attualmente esistenti, di cui all'art. 7, nn. 4 e 7, del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.
[3]Nell'uno e nell'altro caso, per la incorporazione, sara' necessario il preventivo parere del presidente dell'Istituto provinciale.
Testo in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
