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[1]Qualora nello stesso capoluogo di provincia o nello stesso comune esistano piu' di un Ente od Istituto per le case popolari, ove se ne ravvisi la opportunita' e la convenienza, potra' esserne disposta la funzione.

[2]In caso diverso e' in facolta' del Ministero dei lavori pubblici stabilire quale di tali Enti od Istituti debba assumere la funzione di Istituto provinciale o di sezione di esso, conservando gli altri la propria personalita' giuridica.

Testo in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1129~art3 · fonte del testo

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