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[1]Con decreto Reale potra' essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Istituto autonomo provinciale per le case popolari, che svolgera' la propria attivita' a beneficio delle classi meno abbienti, in tutti quei comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno.
[2]Gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, potranno costituire nei Comuni della rispettiva circoscrizione, ove sia necessario, apposite sezioni locali.
[3]La gestione ed il bilancio di tali sezioni saranno tenuti distinti.
Testo in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
