Art. 5
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[1]E' vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.
[2]Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 500 a lire Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1933 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DE FRANCISCI
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009
