Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In caso di recidiva la pena prevista per i reati di cui ai precedenti articoli sara' sempre dell'arresto.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009
