Art. 3
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[1]Le pene stabilite negli articoli 1 e 2 prima parte, si applicano anche a chiunque da' o promette al sanitario o al farmacista il denaro o altra utilita'.
[2]Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialita' e dei progetti indicati nei detti articoli, il Ministero dell'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, puo' sempre, con decreto, ordinare la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi, e, in caso di recidiva, ne puo' disporre la chiusura definitiva.
[3]Puo', altresi', revocare la registrazione delle specialita' medicinali, o, trattandosi di prodotti indicati nell'art. 12 della legge 9 gennaio 1927, n. 58, puo' revocare l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009
