Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il farmacista, che riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita' medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialita' dei quali abbia pure accettata la vendita, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duemila a lire cinquemila.

[2]Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

[3]La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.

[4]Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il Ministero dell'interno puo' sempre, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-12-27;1897~art2 · fonte del testo

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