Art. 2
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[1]Il farmacista, che riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita' medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialita' dei quali abbia pure accettata la vendita, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duemila a lire cinquemila.
[2]Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
[3]La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.
[4]Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il Ministero dell'interno puo' sempre, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009
