Art. 1
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[1]Il sanitario, che riceve per se' o per un terzo, denaro o altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialita' medicinali, o dei prodotti indicati nell'art. 12 della legge 9 gennaio 1927, n. 58, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.
[2]Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
[3]La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1934 al 16 dicembre 2009
