Art. 15 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi

1. Agli effetti tributari gli enti appartenenti all'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione. 2. Gli enti dell'Arcidiocesi, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;126~allegato-intesa-tra-repubblica-italiana-e-sacra-arcidioecesi-art15 · fonte del testo

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