Art. 22 (Allegato Intesa Repubblica italiana e Chiesa Gesu' dei Santi degli ultimi giorni) — Regime tributario degli enti ecclesiastici

1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della «Chiesa», incluso l'«Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni», aventi fine di religione o di culto, cosi' come le attivita' esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilita' di norme piu' favorevoli. 2. Tali enti, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita' diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attivita' saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-07-30;127~allegato-intesa-repubblica-italiana-e-chiesa-gesu-dei-santi--art22 · fonte del testo

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