Art. 10 — Richieste in ordine allo studio del fatto religioso

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La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. L'attivita' prevista dal comma 1 si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le medesime istituzioni. Eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.

Testo in vigore dal 7 agosto 2012 al 22 maggio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-07-30;128~art10 · fonte del testo

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